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La Costituzione per giovani

  • Roma
  • 2 Febbraio 2024

        All’indomani della promulgazione della Costituzione non fu facile diffondere una solida cultura ad essa legata e si andò incontro ad una lunga fase di transizione. Forti furono le resistenze da parte degli operatori giuridici del tempo, in quanto figli di una generazione di studiosi formatisi in epoca antecedente all’ordinamento repubblicano. La nuova Carta, del resto, rappresentava un domani da costruire e occorreva giocoforza abbandonare un passato fin troppo presente.

        Ad oggi, la Costituzione appare ancora viva e vigorosa nella sua parte più complessa, quella che ha visto l’esplosione della frammentazione sociale, nonché la diffusione dell’individualismo. Il sistema valoriale delle democrazie occidentali, infatti, è ispirato al principio personalistico che proclama il primato della persona, di cui gli articoli 2 e 3 della Costituzione repubblicana rappresentano una chiara dimostrazione. 

        Tuttavia, lo stesso articolo 2 riconosce sì i diritti inviolabili, ma anche i doveri inderogabili dell’individuo, a testimonianza che nel disegno costituzionale diritti e doveri non assumono un differente rilievo, bensì un ruolo complementare. Sono legati reciprocamente nel segno della comune ispirazione personalistica, che impone il superamento dell’individualismo liberale e la considerazione dell’uomo nella sua dimensione sociale. In ragione di ciò, i costituenti hanno dedicato la Parte I della Carta ai diritti e ai doveri, proprio per valorizzare l’idea che essi vivano uno in funzione dell’altro. 

        Inoltre, lo stesso articolo 2 evidenzia che la personalità di ciascuno si sviluppa nelle formazioni sociali. Il riconoscimento dell’altro appare, quindi, un cruciale principio di convivenza: trova un rilevante esempio nell’ultimo comma dell’articolo 118, che sancisce il principio di sussidiarietà la cui compiuta realizzazione si manifesta nel volontariato. 

        In parallelo la Costituzione italiana presenta anche disposizioni ormai superate, poiché non più rispondenti alla sensibilità contemporanea. Si pensi all’articolo 30 che nel terzo comma rivela una non troppo celata discriminazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli “legittimi”.

        Esistono, poi, disposizioni che, negli anni, sono state stravolte e che hanno provocato distorsioni ancora attuali: è il caso di quella che affida alle Camere una funzione legislativa in realtà ormai esercitata dal Governo, attraverso il frequente ricorso alla decretazione d’urgenza o l’apposizione della questione di fiducia sugli atti presentati al Parlamento. 

        Ulteriori considerazioni sull’attualità della Costituzione possono formularsi circa l’esistenza di norme tuttora inattuate, in particolare nella parte organizzativa, come l’articolo 49 sulla libertà di associazione. All’epoca dell’entrata in vigore della Carta, ad esempio, i partiti godevano di notevole legittimazione, testimoniata dall’ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese; una tendenza che, nel corso degli ultimi decenni, ha subìto un’evidente inversione di rotta. Analogamente, si può riflettere sull’importanza che, in Italia, rivestono i sindacati, il cui riconoscimento pubblicistico non è mai avvenuto. 

        In ogni caso, attraverso l’attività esegetica della giurisprudenza e della dottrina, la Costituzione rappresenta tutt’oggi un validissimo e indispensabile strumento di tutela dei diritti individuali, inclusi quelli più recenti di quarta generazione e connessi alle nuove tecnologie, in linea con la sensibilità e i costumi della società odierna. 

        Per tali ragioni, suscita perplessità la diffusione di una tendenza all’originalismo da cui è opportuno guardarsi. In particolare, la Corte suprema statunitense interpreta la Costituzione americana attenendosi fedelmente al suo significato originario, nell’intenzione storica dei padri costituenti con il rischio di un’interpretazione anacronistica e regressiva delle Carte costituzionali cui invece si chiede di evolversi parallelamente ai mutamenti della società. Si prenda il caso delle nuove tecnologie: pur non potendo avere la pretesa di sostituire del tutto i processi partecipativi dei cittadini, rimangono strumenti che possono fungere da supporto e rafforzamento della democrazia. 

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