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Attività

Istituzioni, democrazia e rappresentanza degli interessi

    • Roma
    • 28 Ottobre 2015

          Il tema della rappresentanza degli interessi particolari assume oggi una rilevanza peculiare all’interno del sistema politico italiano: questo accade in ragione del declino del monopolio della funzione di intermediazione degli interessi finora svolta dai partiti politici, e a causa dell’emergere del paradigma di governance, più aperto ad individuare un ruolo per gli stakeholder all’interno del processo di produzione di decisioni pubbliche.

          In questo nuovo contesto, si pone in modo cruciale la questione dell’individuazione di un formato di regolazione che consenta la corretta rappresentanza e rappresentazione degli interessi particolari di fronte al decisore politico, cui resta, tuttavia, imputata la funzione di determinare l’interesse collettivo. Così, gli obiettivi principali che una disciplina italiana del lobbying dovrebbe conseguire sono la garanzia dell’azione di rappresentanza degli interessi particolari e le più corrette modalità di relazione tra gli stakeholder e i soggetti del sistema politico-decisionale.

          Allo scopo di selezionare l’impianto regolativo più adatto all’apparato politico-istituzionale italiano, è possibile prendere in considerazione una molteplicità di fattori, quali l’analisi dei modelli di disciplina elaborati in altri sistemi democratici (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania), il riferimento all’esempio dell’Unione Europea, lo studio dei caratteri delle quasi 60 proposte di legge presentate dal 1954 ad oggi in Italia, la valutazione delle esperienze delle tre Regioni che si sono dotate di una legge regionale, la riflessione sul testo della proposta di legge uscita dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e di prossima discussione in Aula.   

          Da un lato, si offre al decisore collettivo un modello orientato ad una regolazione molto specifica e puntuale dell’attività e della relazione con il sistema politico, con l’iscrizione obbligatoria dei lobbisti ad un registro della rappresentanza degli interessi, con un sistema di rendicontazione annuale, con un codice etico e un sistema di controlli, affidato a una struttura burocratica, e con un insieme di sanzioni per la pratica professionale non corretta.

          Dall’altro lato, si propone un modello regolativo più agile e leggero, che faccia della trasparenza il fulcro della disciplina. Tale disciplina, meno direttiva e meno basata su un apparto amministrativo e di controlli, prevede da un lato la pubblicazione delle agende degli incontri di chiunque ricopra un incarico come decisore politico, consentendo un controllo sociale diffuso della correttezza della relazione tra sistema politico e sistema degli interessi; dall’altro esso comporta la facoltà che i lobbisti sviluppino, in autonomia, codici etici e professionali, in grado di garantire gli importanti standard reputazionali per chi svolge questo lavoro.

          Entrambi i modelli di disciplina che si presentano al decisore politico manifestano rischi, opportunità ed ulteriori elementi, che vanno adeguatamente valutati per la scelta del paradigma regolativo più adatto al sistema politico italiano. Solo una riflessione in grado di tenere in considerazione, oltre ai punti di forza e debolezza dei due modelli di regolazione, anche i caratteri della cultura politica nazionale, la specificità del ruolo del decisore politico, la configurazione del sistema dei gruppi di pressione e l’andamento delle esperienze regolative degli altri Stati dotati di una legge sul lobbying è in grado di restituire il miglior modello regolativo, quello che l’OCSE definisce il “fit for purpose regulation model”, per il sistema politico italiano.

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